HOME >> SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO\SICUREZZA E SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO\GIUDIZIO DI IDONEITÀ AL LAVORO SPECIFICO; SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO\SICUREZZA E SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO\SORVEGLIANZA SANITARIA; LAVORO E PREVIDENZA\INAIL\INFORTUNIO; LAVORO E PREVIDENZA\INAIL\MALATTIE PROFESSIONALI
A48177 - 05/11/2026
Infortuni sul lavoro: l’INAIL chiarisce che non è necessario il certificato medico di chiusura dell’infortunio
canale: Sicurezza e salute sul lavoro, Lavoro e Previdenza

Con la circolare n. 17 del 29 aprile 2026, l’Inail fornisce alcuni chiarimenti sul certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale e sulla ripresa del lavoro a conclusione del periodo di infortunio (periodo che si determina come “inabilità temporanea assoluta”). La circolare evidenzia in particolare che non è più richiesto il certificato di chiusura dell’infortunio e, per le imprese, la data di fine della prognosi contenuta nell’ultimo certificato medico comunicato dal lavoratore al datore di lavoro e all’Inail indica il momento nel quale termina il periodo di inabilità temporanea assoluta ed il lavoratore, dal giorno successivo, potrà rientrare al lavoro.


>> Questo è solo un estratto. Per vedere la notizia completa entra nel sito della tua Associazione.