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A38678 - 10/02/2018
Fanghi di depurazione: chiarimenti circa i valori limite da considerare per consentire lo spandimento in agricoltura
canale: Ambiente

A Confindustria sono pervenute diverse segnalazioni negli ultimi mesi relativamente alle problematiche riguardanti la gestione dei fanghi da depurazione: dopo la sentenza del TAR Lombardia del 20 luglio 2018, che ha stabilito che i valori da considerare per lo spandimento dei fanghi sono quelli - molto restrittivi - delle cd. CSC (concentrazioni soglia di contaminazione), previsti dalla normativa in tema di bonifiche dei siti contaminati, e non quelli della normativa vigente di cui al d.lgs. n. 99 del 1992, si sono registrate numerose criticità nella gestione di tali materiali che hanno compromesso il normale svolgimento delle attività produttive.
Per superare tali criticità, all'interno del D.L. n. 109 del 2018 (cd. DL "Genova"), pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 29 settembre, è stata inserita, anche grazie all'intervento di Confindustria, una norma ad hoc per far fronte alla situazione emergenziale che si era nel frattempo venuta a creare (articolo 41).
La norma prevede che, nelle more di una revisione del d.lgs. n. 99 del 1992, continuano a valere i limiti previsti dall'allegato IB dello stesso, ad eccezione per il parametro riguardante gli idrocarburi (C10-C40) per il quale si prevede un'apposita ricerca di determinate sostanze classificate come cancerogene (cd. "marker di cancerogenicità").
Di seguito vi riportiamo il testo dell'articolo 41 della norma appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale :
"1. Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell’Allegato IB del predetto decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10- C40), per i quali il limite è: ≤ 1.000 (mg/kg tal quale). Ai fini della presente disposizione, per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008."



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