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06409 - 02/05/2002
Secondo l'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici non è necessaria la qualificazione SOA per la fornitura e posa del ferro per cemento armato
canale: Appalti pubblici

Lo ha chiarito l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, rispondendo ad un’articolato quesito postole dall’A.N.S.FER. (Associazione Nazionale Sagomatori Ferro).

Quest’ultima, che aderisce a Confindustria, e che rappresenta imprese cui gli appaltatori principali (di opere da realizzarsi almeno parzialmente in cemento armato) affidano alternativamente

    a) la sola fornitura dell’acciaio presagomato franco cantiere, curando poi con la propria struttura aziendale le ulteriori fasi cantieristiche, con particolare riguardo alla posa in opera delle barre presagomate
    b) l’intero ciclo della fornitura del presagomato e la relativa posa in opera,
ha chiesto all’Autorità di chiarire se l’attività tipica dei propri iscritti abbia autonoma rilevanza ai fini della qualificazione disciplinata dal DPR 34/2000, atteso che, in entrambe le ipotesi, il valore economico della mano d’opera (sia calcolato in termini assoluti, sia riferito unicamente a quella impiegata nel cantiere per la posa in opera) è di gran lunga inferiore al valore economico delle barre di acciaio.

L’A.N.S.FER. ha, altresì, richiesto all’Autorità di esprimersi sulle seguenti, ulteriori, problematiche:
    1. qualificazione giuridica del rapporto tra l’impresa prima appaltatrice e l’azienda affidataria della fornitura dell’acciaio presagomato per c.a., eventualmente accompagnata dalla relativa posa in opera (ipotesi sub b)
    2. possibilità o meno, per l’azienda cui l’appaltatore principale abbia affidato la fornitura e posa in opera dell’acciaio presagomato per c.a., di impiegare una ditta terza (sub-contraente esclusivamente del fornitore e non del primo appaltatore) per l’espletamento in cantiere dell’ulteriore fase di posa in opera
    3. natura giuridica del rapporto di cui al punto 2 (rapporto fornitore/posatore in opera)
    4. necessità o meno di qualificazione ex DPR 34/2000 dell’azienda sub-affidataria della sola posa in opera.

L’Autorità, richiamando le determinazioni 12/2001 e 25/2001, ha risposto che “la fornitura di barre presagomate in acciaio e la relativa posa in opera, poiché non rientra in nessuna delle declaratorie di cui all’allegato A al DPR 34/2000, è da considerarsi di norma facente parte della categoria prevalente prevista dai bandi e per la sua esecuzione l’aggiudicatario opererà secondo quanto indicato nelle suddette determinazioni”.

Ne consegue che l’attività dei fornitori di barre presagomate, anche se accompagnata dalla relativa posa in opera, non rientra in alcuna delle declaratorie che definiscono le categorie in cui si articola la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. Quindi, chi esegue tale attività non deve e neppure può attestarsi presso una SOA, qualora si limiti alle prestazioni descritte in premessa.



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