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Notizia n. VR17.1425 - del 10/25/2017
Verifiche degli impianti elettrici nei locali medici: guida illustrativa INAIL

In breve

Il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’INAIL ha predisposto un guida illustrata titolata “verifiche degli impianti elettrici nei locali medici”, ove vengono analizzate le disposizioni legislative vigenti in materia di:
  • sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • semplificazione del procedimento per la denuncia delle installazioni dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, dei dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e degli impianti elettrici in ambienti pericolosi.

Approfondimenti


Contenuti della guida

In vista del fatto che:
  • il Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro (1), dispone che:
      -) salvo quanto previsto dalla normativa che ha previsto la semplificazione del procedimento per la denuncia delle installazioni dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, dei dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e degli impianti elettrici in ambienti pericolosi (2), il datore di lavoro deve provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza (3);
      -) l’esito dei controlli in questione deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza (3);
  • la normativa che ha previsto la semplificazione del procedimento per la denuncia delle installazioni dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, dei dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e degli impianti elettrici in ambienti pericolosi (2), dispone:
      -) le procedure per l’omologazione di detti impianti;
      -) l’obbligo per il datore di lavoro di dover effettuare regolari manutenzioni e sottoporre detti impianti a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio d'incendio ed esplosione, per i quali la verifica è biennale;
      -) l’effettuazione di dette verifiche, il datore di lavoro può rivolgersi indifferentemente all’Asl o Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (Enti pubblici con funzione di vigilanza) oppure agli Organismi notificati dal Ministero delle attività produttive;
      -) che a seguito della verifica, deve essere rilasciato il relativo verbale, il quale deve essere conservato ed esibito a richiesta dagli Organi di vigilanza;

il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’INAIL, ha predisposto la guida in questione ove vengono analizzate:
  • nel capitolo 1, le disposizioni relative alla protezione dai rischi elettrici nei luoghi di lavoro (introduzione, protezione dai rischi di natura elettrica nei luoghi di lavoro e tipi di verifica);
  • nel capitolo 2, le disposizioni previste dal D.P.R. n. 462/01 per gli impianti elettrici di messa a terra e per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche nei locali medici (D.P.R. n. 462/01, verifiche a campione, applicazione del D.P.R., verifiche periodiche e straordinarie degli impianti, scopo della prima verifica a campione ed impianti soggetti a legislazioni particolari);
  • nel capitolo 3, le disposizioni relative ai controlli degli impianti elettrici nei locali medici (controlli ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. n. 81/08 e chi può effettuare i controlli);
  • nel capitolo 4, le disposizioni relative agli aspetti di carattere generale sulle verifiche (cos’è una verifica, norme applicabili per l’esecuzione di una verifica, tipi di verifica, precauzioni prima di iniziare una verifica, sicurezza elettrica durante una verifica, frequenza delle verifiche, svolgimento di una verifica, esame della documentazione, esame a vista, misure e prove ed elementi specifici della verifica degli impianti di messa a terra);
  • nel capitolo 5, le disposizioni relative ad alcune nozioni sugli impianti elettrici nei locali medici (impianti elettrici nei locali medici, protezione dai contatti diretti e indiretti, classificazione dei locali medici; macroshock e microshock; collegamento equipotenziale supplementare, caratteristiche elettriche dei gruppi e misure di protezione, s sistema IT-M 48, alimentazione di sicurezza ed esempio di classificazione dei locali medici);
  • nel capitolo 6, le disposizioni relative su come effettuare alcuni esami, misure e prove (prova di funzionamento del DCI e del sistema di allarme ottico e acustico, verifica del collegamento equipotenziale, esame a vista del collegamento equipotenziale, prova della continuità del collegamento equipotenziale, misura della resistenza del collegamento equipotenziale, misura della resistenza verso terra di eventuali masse estranee, prova di funzionamento degli interruttori differenziali);
  • nel capitolo 7, le disposizioni relative sulle misure con valutazione del rischio semplificata [valutazioni del rischio semplificate, misura di tensione all’interno di un quadro elettrico (primo esempio, punto 5.3.1.2, CEI 11-27), misura di tensione all’interno di un quadro elettrico (secondo esempio, punto 5.3.1.2, CEI 11-27), misura di tensione all’interno di un quadro elettrico (terzo esempio, punto 5.3.1.2, CEI 11-27) e misura di tensione all’interno di un quadro elettrico (quarto esempio, punto 5.3.1.2, CEI 11-27)];
  • nel capitolo 8, le disposizioni relative sulle considerazioni sulle misure e sulle prove e ricerca di guasti (scopo di misure prove e ricerca di guasti, considerazioni sulla sicurezza, ricerca di guasti e predisposizione di procedure operative);
  • nel capitolo 9, l’appendice - glossario essenziale sui lavori elettrici (definizioni e distanze utilizzate per la definizione delle diverse zone);
  • nel capitolo 10 i riferimenti (legislazione, norme tecniche, guide e bibliografia).



Note

(1) di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
(2) di cui al D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462.
(3) di cui all’articolo 86 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Allegati

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