In vista delle disposizioni previste nella Legge che ha previsto la nuova disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, in merito al registro delle sostanze zuccherine, il Ministero delle politiche agricole e forestali ha sostituito le precedenti disposizioni che hanno previsto le procedure operative di gestione e di utilizzo del registro dematerializzato.
Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha pubblicato sul proprio sito internet, il Decreto del 6 settembre 2017 n. 945, con il quale ha sostituito le precedenti disposizioni operative relative alla dematerializzazione del registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine.
Disposizioni previste dal Decreto n. 495/2017
In vista del fatto che:
- con la Legge relativa sull’organizzazione comune di mercato (OCM) del vino (1), sono state dettate disposizioni in merito alle registrazioni di carico e scarico delle sostanze zuccherine, consentendo la possibilità di poter effettuare dette annotazioni su supporto informatico e secondo le modalità previste con apposito Decreto;
- con specifico Decreto (2) sono state previste le disposizioni operative per la registrazioni su supporto informatico delle operazioni di carico e scarico delle sostanze zuccherine, mediante la dematerializzazione del registro nel sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);
- con la Legge recante la nuova disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino (3), sono state abrogate e sostituite con modifiche, le precedenti disposizioni relative ai registri di carico e scarico di talune sostanze zuccherine (3);
il Ministero delle politiche agricole e forestali, nel recepire le modifiche previste dalla recente Legge sul vino (3), ha abrogato e sostituito le precedenti disposizioni operative relative alla dematerializzazione del registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine (2).
Modifiche apportate alla disciplina del registro delle sostanze zuccherine
Rispetto alle precedenti disposizioni che regolamentavano il registro delle sostanze zuccherine, la Legge recante la nuova disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino (3) ha:
- modificato l’elenco delle sostanze zuccherine oggetto di registrazione con:
-) la sostituzione del riferimento “isoglucosio” con “miscele di glucosio e fruttosio”;
-) l’introduzione degli zuccheri estratti dall’uva diversi dal mosto concentrato rettificato;
- specificato che il registro deve essere tenuto nell’ambito del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e secondo le prescrizioni e le modalità stabilite con apposito Decreto;
- esentato dall’obbligo della registrazione:
-) i grossisti diversi da quelli che commercializzano esclusivamente zucchero preconfezionato in bustine di peso massimo pari a 10 grammi di saccarosio, escluso lo zucchero a velo, di glucosio, di miscele di glucosio e fruttosio e degli zuccheri estratti dall’uva diversi dal mosto concentrato rettificato, anche in soluzione;
-) le industrie farmaceutiche;
-) le imprese che somministrano al pubblico o che producono alimenti in laboratori artigiani;
- modificato l’apparato sanzionatorio (analizzato alla fine della presente notizia).
Soggetti tenuti all’obbligo della tenuta del registro delle sostanze zuccherine
A fronte delle modifiche apportate dalla Legge recante la nuova disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino (3), sono soggetti alla tenuta del registro delle sostanze zuccherine, nell’ambito del sistema informativo agricolo nazionale SIAN (registro dematerializzato):
- i produttori, gli importatori e i grossisti esclusi quelli che commercializzano esclusivamente zucchero preconfezionato in bustine di peso massimo pari a 10 grammi di saccarosio, escluso lo zucchero a velo, di glucosio, di miscele di glucosio e fruttosio e degli zuccheri estratti dall’uva diversi dal mosto concentrato rettificato, anche in soluzione;
- tutti gli utilizzatori di saccarosio, escluso lo zucchero a velo, di glucosio, di miscele di glucosio e fruttosio e degli zuccheri estratti dall’uva diversi dal mosto concentrato rettificato, anche in soluzione, ad eccezione:
-) delle industrie farmaceutiche;
-) dei commercianti al dettaglio;
-) di quelli che somministrano al pubblico o che producono alimenti in laboratori artigiani o in laboratori annessi a esercizi di vendita o di somministrazione;
-) le imprese in possesso di un registro di carico e scarico dematerializzato del settore vitivinicolo o dell’aceto, o dell’apposito registro delle materie prime vidimato dall’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio.
Modifiche apportate alle modalità operative della tenuta del registro dematerializzato
Tra le varie modifiche apportate alle modalità di tenuta del registro dematerializzato riportate nell’allegato al Decreto in questione (2) e previste per la gran parte dalla Legge sul vino (3), riteniamo opportuno riportare di seguito quelle ritenute più significative e che riguardano:
- la modifica del riferimento dell’elenco delle sostanze zuccherine oggetto di registrazione;
- l’esclusione dall’obbligo di registrazione delle sostanze zuccherine miscelate con altri composti alimentari e non alimentari ad eccezione degli additivi [deroga non prevista dalla Legge sul vino (3)];
- l’introduzione di ulteriori soggetti esclusi dalla tenuta del registro delle sostanze zuccherine che nella Legge sul vino (3) non sono state previste, e in particolare:
-) i grossisti che commercializzano esclusivamente le sostanze zuccherine utilizzate per scopi farmaceutici;
-) i gestori di distributori automatici, le farmacie che utilizzano le sostanze zuccherine nelle preparazioni magistrali e i laboratori di analisi che utilizzano sostanze zuccherine esclusivamente per le prove analitiche;
- l’abrogazione per le vendite al minuto di sostanze zuccherine effettuate dai grossisti al consumatore finale, dell’obbligo di dover annotare sul registro di carico e scarico le distinte operazioni e di dover indicare il nominativo e il recapito dell’acquirente;
- i tempi di registrazione delle operazioni di carico e scarico delle sostanze zuccherine per i soggetti che si avvalgono della contabilità computerizzata, i quali possono iscrivere i dati sul registro telematico entro trenta giorni successivi alla data di svolgimento dell’operazione, a condizione che:
-) la predetta contabilità computerizzata sia in grado di giustificare, a prima richiesta degli organi di controllo competenti, le operazioni e le giacenze non ancora registrate sul registro telematico;
-) le suddette operazioni e le giacenze possano essere controllate in qualsiasi momento sulla base di documenti giustificativi attendibili;
- la modifica di alcuni codici assegnati dal sistema per le operazioni di registrazione, dovuti a fronte delle modifiche legislative (3).
Sanzioni
La Legge relativa alla disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino (4):
- prevede l’applicazione della procedura di diffida (5), nel caso in cui l’ente di controllo:
-) riscontri per la prima volta la violazione alle disposizioni relative alla tenuta del registro dematerializzato;
-) le infrazioni riscontrate sono sanabili.
In detta circostanza l’ente di controllo, invece di effettuare la formale contestazione della violazione amministrativa (6), diffida l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di 20 giorni dalla data di ricezione dell’atto di diffida.
Nel caso di mancata ottemperanza delle prescrizioni contenute nella diffida entro il termine indicato, o per ulteriori infrazioni commesse, l’organo di controllo procede ad effettuare la relativa contestazione (6) e ad applicare la sanzione amministrativa:
-) da 500 euro a 15.000 euro per chiunque violi gli obblighi relativi alla tenuta dei registri;
-) da 150 euro a 4.000 euro nel caso di indicazioni non essenziali ai fini dell’identificazione dei soggetti interessati, della quantità e qualità del prodotto o nel caso in cui il quantitativo di prodotto, oggetto di irregolarità, sia inferiore a 100 ettolitri o a 10 tonnellate o, per i prodotti confezionati, a 10 ettolitri;
- consente di poter beneficiare dell’applicazione del ravvedimento operoso consistente nella riduzione:
-) a un quinto del minimo della sanzione prevista, nel caso in cui sia stabilito un minimo e un massimo. L’importo comunque non può essere inferiore a 50 euro;
-) a un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni avviene entro un anno dall’omissione o dall’errore. L’importo comunque non può essere inferiore a 50 euro;
ad esclusione nel caso in cui:
-) siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative da parte dell’organo di controllo delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza;
-) sia già stato redatto un verbale di constatazione o di accertamento d’irregolarità.
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito entro il primo giorno lavorativo successivo alla regolarizzazione dell’errore o dell’omissione e comunicato entro tre giorni lavorativi, mediante PEC, o mediante altri sistemi legalmente riconosciuti, all’ufficio territoriale dell’ICQRF competente per il luogo in cui è avvenuta l’irregolarità.
Infine è previsto che per le violazioni relative alla tenuta del registro dematerializzato conseguenti al malfunzionamento del sistema telematico, attestato dal SIAN, è esclusa la responsabilità dell’operatore, in quanto l’errore non è determinato da sua colpa.
Note
(1) di cui all’articolo 28 della Legge 20 febbraio 2006 n. 82.
(2) di cui al Decreto dell’8 gennaio 2015 n. 11.
(3) di cui all’articolo 60 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238.
(4) di cui all’articolo 78, comma 4, della Legge 12 dicembre 2016 n. 238.
(5) ai sensi della Legge 11 agosto 2014 n. 116.
(6) ai sensi dell’articolo 14, della Legge 24 novembre 1981 n. 689, recante modifiche al sistema penale.