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A46467 - 12/16/2024
Circolazione e sicurezza stradale. Calendario 2025 divieti di circolazione mezzi pesanti in Italia
canale: Trasporti e Circolazione

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha diffuso il testo del decreto del 12 dicembre 2024 con il calendario dei divieti di circolazione mezzi pesanti in Italia per il 2025 (fuori dei centri abitati, massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t.).

Gli orari delle limitazioni sono rimasti quasi gli stessi del 2024 (le giornate di divieto sono 78): i divieti valgono dalle ore 9 alle ore 22 nelle domeniche invernali/primaverili e dalle ore 7 alle ore 22 nelle domeniche estive; nei sabati di luglio ed agosto, i divieti sono dalle ore 8 alle ore 16, eccetto il 2 agosto dalle ore 8 alle ore 22 ed il 9 agosto dalle ore 8 alle ore 22; divieti anche in taluni venerdì di Pasqua ed estivi.

Ai fini dei trattori stradali, il divieto si applica a quelli che viaggiano isolati, per i quali la massa di riferimento è la tara, ovvero la massa complessiva a pieno carico decurtata del massimo carico sulla ralla.

Per le tipologie di merci non assoggettate al divieto di cui all’art. 8, viene confermato nel 2025 l’aumento da 10 a 50% la franchigia sulla massa totale del carico per i prodotti complementari alla somministrazione alimentare (lettera h), trasportati assieme ai prodotti alimentari deperibili in regime ATP; nello stesso art. 8, merci non assoggettate al divieto, viene altresì confermata anche nel 2025 la lettera “i”, relativa alla possibilità di trasportare assieme ai prodotti alimentari deperibili in regime ATP, anche altri prodotti alimentari, nel limite del 50% del totale del carico, per viaggi con origine e destinazione ricadenti nel medesimo ambito provinciale.

E’ confermata l’esenzione dai divieti per i trasporti intermodali aventi origine e destinazione entro i confini nazionali con apposita documentazione, i trasporti di alimenti per animali da allevamento o materie prime per la loro produzione; i veicoli che devono recarsi per manutenzioni urgenti e comprovate necessità, in officine fuori del comune di residenza; il rientro entro 80 km. (anziché 50 km.) dall’inizio del divieto, per raggiungere la residenza o il domicilio del conducente, in aggiunta alla sede aziendale.

Per l’esenzione relativa ai veicoli prenotati all’obbligo di revisione, il calendario 2025 precisa che essa vale anche per il percorso di rientro alla sede principale o secondaria dell’impresa, escludendo come all’andata, i percorsi autostradali.



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